Installazione Antenna - Sentenza TAR Piemonte - 5933 del 10.05.2000

L'istallazione di antenna per radioamatore non è soggetta a concessione edilizia

( TAR Piemonte, sez. I, sentenza 10.05.2000 n° 5933 )


L’installazione di una antenna per radioamatore costituisce un’opera che non importa attività di trasformazione del territorio ed è priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto.

E' questo il principio enunciato dal Tar Piemonte con la sentenza 21/12/2002 n. 2156, che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro l'ordinanza del Comune che gli aveva ordinato la demolizione dell'antenna e del traliccio per stazione di radioamatore.

(Vedi anche: Tar Piemonte 163 del 16-4-1993, C.d.S. V 642 del 15-12-1986 e C.d.S. V 1283 del 7-9-1995).

REPUBBLICA ITALIANA

“IN NOME DEL POPOLO ITALIANO”

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

- Prima Sezione -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 957 del 1996 proposto da

L.V.,
rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Baccani e Cristiano Felisio , con domicilio eletto in Torino, via Vittorio Amedeo II presso lo studio dell’avv. Felisio.

contro

Comune di Bruino, in persona del Sindaco p.t.,
non costituito

per l’annullamento

della ordinanza del 26-2-1996 , con la quale il Comune di Bruino ha ordinato la demolizione di antenna e traliccio per stazione di radioamatore;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 27 novembre 2002 il referendario Cecilia Altavista;
udito l’Avvocato Felisio per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

Il 6-2-1996 agenti di Polizia Municipale del Comune di Bruino effettuavano un sopralluogo presso l’ immobile sito in via ........., rilevando che il sig. L., titolare di licenza per radioamatore, aveva posto sul tetto dell’edificio una antenna su un traliccio per la complessiva altezza di 3 metri circa .

Il Sindaco pertanto, ritenendo che la installazione del traliccio fosse soggetta a concessione edilizia, con provvedimento del 26.2.1996 ordinava al Leo la demolizione delle opere.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione degli artt 1 e 4 della legge 10 del 28-1-1977;
violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 94 del 25-3-1982; falsa applicazione dell’art 7 della legge 47 del 28-2-1985, travisamento in fatto ed in diritto, difetto dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di motivazione, incompetenza.
Con ordinanza n° 656 del 5-6-1996 questo Tribunale accoglieva la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza del 27 novembre 2002 il presente ricorso era ritenuto per la decisione.

Considerato in diritto

Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione e falsa applicazione della legge 10 del 1977 e della legge 47 del 1985, in quanto l’impianto di antenna per radioamatore non sarebbe soggetto a concessione.

Tale motivo di ricorso è fondato. Infatti l’installazione di una antenna per radioamatore è considerata dalla giurisprudenza un’opera che non importa attività di trasformazione del territorio, priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto ( Tar Piemonte 163 del 16-4-1993, C.d.S. V 642 del 15-12-1986; C.d.S. V 1283 del 7-9-1995).

Nel caso di specie vi è stata solo la posa del traliccio quale sostegno dell’antenna; il traliccio non può essere considerato un’ opera di rilevanza edilizia.

Tale interpretazione è confermata dall’art 91 septies della legge regionale del Piemonte 56 del 5-12-1977, che richiede la concessione edilizia per le antenne di teleradiocomunicazioni, solo nel caso di opere eccedenti quelle necessarie per la semplice installazione delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto.

Pertanto l’atto impugnato è affetto dai vizi lamentati, con conseguente necessità di annullamento . L’accoglimento del ricorso per tali motivi assorbe le ulteriori doglianze relative all’eccesso di potere .

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Torino, nella pubblica udienza del 27 novembre 2002, con l’intervento dei Magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala Presidente
Bernardo Baglietto Primo Referendario
Cecilia Altavista Referendario, estensore.

Il Presidente
f.to A. Gomez de Ayala

L’Estensore
f.to C. Altavista

Il Direttore di Sezione
f.to M.L.Cerrato Soave

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